IX CONVEGNO NAZIONALE DEI FARMACISTI VOLONTARI IN PROTEZIONE CIVILE
Si comunica che l'Associazione Farmacisti Volontari di Cuneo, ha organizzato il IX Convegno Nazionale dei Farmacisti Volontari in Protezione Civile che si terrà nei giorni 26-27-28 settembre 2025 presso "Casa Regina Montis Regalis" Santuario di Vicoforte.
Oltre 150 farmacisti provenienti da tutta Italia hanno partecipato al IX Convegno Nazionale dei Farmacisti Volontari in Protezione Civile, svoltosi a Vicoforte dal 26 al 28 settembre.
Tre giornate intense di formazione, confronto e condivisione hanno messo in luce il ruolo fondamentale del farmacista volontario nelle emergenze, rafforzando le competenze e consolidando la rete nazionale.
Ad ospitare l’iniziativa è stato l’Hotel Casa Regina Montis Regalis, che con grande professionalità e cura dei dettagli ha garantito la migliore accoglienza per lo svolgimento dei lavori congressuali.
Non sono mancati momenti di svago a carattere culturale. Nella giornata di domenica i partecipanti hanno potuto visitare il Santuario attraverso diversi percorsi guidati, con la possibilità di salire fino alla balconata e alla Cupola per i più temerari. Nel pomeriggio, invece, il gruppo si è trasferito a Torino per ammirare il Museo Egizio, accompagnato dal Dr. Sandro Trucco, farmacista volontario e Vice Presidente dell’associazione ACME, che ha arricchito la visita con la sua competenza e passione.
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Obbligo di copertura assicurativa per il farmacista che opera al di fuori delle strutture sanitarie e sociosanitarie pubbliche e private.
A seguito delle richieste di chiarimenti pervenute, si rappresenta quanto segue.
Il comma 2 dell’articolo 10 della Legge 8 marzo 2017, n. 24 stabilisce che “Per l'esercente la professione sanitaria che svolga la propria attività al di fuori di una delle strutture di cui al comma 1 del presente articolo (ndr. strutture sanitarie e sociosanitarie pubbliche e private) o che presti la sua opera all'interno della stessa in regime libero-professionale ovvero che si avvalga della stessa nell'adempimento della propria obbligazione contrattuale assunta con il paziente ai sensi dell'articolo 7, comma 3, resta fermo l'obbligo di cui all'articolo 3, comma 5, lettera e), del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, all'articolo 5 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 agosto 2012, n. 137, e all'articolo 3, comma 2, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189”. Ai sensi dell’art. 5 del citato DPR 137/2012, “il professionista è tenuto a stipulare, anche per il tramite di convenzioni collettive negoziate dai consigli nazionali e dagli enti previdenziali dei professionisti, idonea assicurazione per i danni derivanti al cliente dall'esercizio dell'attività professionale, comprese le attività di custodia di documenti e valori ricevuti dal cliente stesso”.
Pertanto, ai sensi delle citate disposizioni, il farmacista, in qualità di esercente la professione sanitaria, che svolga la propria attività professionale come lavoratore autonomo ovvero al di fuori delle strutture sanitarie e sociosanitarie pubbliche e private (ad esempio, negli esercizi commerciali di cui all’articolo 5 del decreto-legge n. 223/2006, convertito, con modificazioni, nella legge n. 248/2006, nell’industria, ecc..), è tenuto a stipulare una polizza assicurativa tanto per i danni cagionati con colpa lieve, quanto per quelli cagionati con colpa grave. Si suggerisce, in ogni caso, ai farmacisti operanti in contesti lavorativi diversi dalle strutture sanitarie e sociosanitarie pubbliche e private di verificare, con il proprio datore di lavoro, le eventuali condizioni previste nello specifico contratto individuale di lavoro in materia di copertura dell’obbligo assicurativo.
In conclusione, si richiama l’attenzione sul differente regime di trattamento disposto dalla richiamata L. 24/2017 in materia di obbligo assicurativo per la responsabilità civile a seconda che il farmacista presti la sua attività professionale presso le strutture sanitarie e sociosanitarie pubbliche e private di cui al comma 1 dell’articolo 10 della predetta legge oppure in strutture diverse da quest’ultime ovvero come lavoratore autonomo: 1) nel primo caso, infatti, come già ricordato nella sopra richiamata circolare federale n. 15329 del 2 maggio 2025, sul farmacista grava l’obbligo di provvedere a stipulare una polizza assicurativa solo per i danni cagionati con colpa grave, mentre graverà sulla farmacia l’obbligo della copertura assicurativa per colpa lieve (ferma restando la facoltà della struttura di provvedere direttamente anche alla copertura per colpa grave); 2) nel secondo caso, la legge pone direttamente in capo al professionista l’obbligo assicurativo sia per colpa lieve che per colpa grave, fatte salve – nel caso dei rapporti di lavoro subordinati – diverse pattuizioni individuali concordate tra datore di lavoro e lavoratore. Si informa, inoltre, che la Federazione sta effettuando apposite procedure per la stipula di convenzioni collettive per l’assicurazione della responsabilità professionale dei farmacisti e avrà cura di fornire a breve aggiornamenti in merito. Da ultimo, come più vote ricordato (cfr. tra tutte circolare federale n. 15329 del 2 maggio 2025), si evidenzia nuovamente che, a decorrere dal triennio formativo 2023-2025 e, quindi, dal 2026, le polizze assicurative per responsabilità professionale non saranno efficaci per i farmacisti che non abbiano assolto almeno il 70 (settanta) per cento dell'obbligo formativo individuale dell’ultimo triennio utile in materia di formazione continua in medicina (cfr. circolare federale 14162 del 2.1.2023).
Al fine di consentire agli iscritti di adempiere all’obbligo ECM, la Federazione in qualità di provider nel presente triennio ha messo a disposizione un’ampia offerta formativa (cfr. circolare federale n. 15241 del 28.02.2025), completamente gratuita e realizzata in collaborazione la Fondazione Francesco Cannavò, fruibile sulla piattaforma federale WWW.FADFOFI.COM: si ricorda che, tuttora, sono online 13 corsi per un totale di circa 85 crediti. Inoltre, si evidenzia che per completare l’obbligo ECM, oltre ai suddetti corsi accreditati dalla FOFI, si possono acquisire crediti per formazione individuale, in particolare, attraverso l’istituto dell’Autoformazione per un limite massimo pari al 20% dell’obbligo formativo triennale individuale secondo le modalità indicate in un recente focus di approfondimento (cfr. circolare federale n. 15320 del 22.04.2025). In considerazione della rilevanza e dell’incidenza della questione sul corretto adempimento dell’attività professionale, si chiede a tutti i Presidenti degli Ordini territoriali di dare la massima diffusione della presente circolare presso gli iscritti, anche con riferimento alla necessità di assolvimento dell’obbligo formativo.
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Riunione CNFC 3.7.2025 - eliminazione obbligo rivisualizzazione contenuti didattici per nuovo tentativo test ECM.
La Commissione Nazionale per la Formazione Continua (CNFC), nella riunione del 3 luglio u.s., ha approvato un’importante modifica del paragrafo 4.10 del Manuale Nazionale di accreditamento eventi ECM, fortemente voluta dal Presidente della Federazione, Dr. Andrea Mandelli, e proposta per il tramite del componente di nomina federale in seno alla Commissione stessa, Dr. Giovanni Zorgno, al fine di semplificare la partecipazione e il superamento dei corsi ECM. A seguito di tale modifica, è stato abrogato l’obbligo della rifruizione di tutti i contenuti didattici dell’intero evento per la ripetizione di un nuovo tentativo del questionario di valutazione dell’apprendimento degli eventi FAD (link alla news di AGENAS https://ecm.agenas.it/Comunicati/2025/07/11/approvazione-modifica-delparagrafo-410-del-manuale-nazionale-di-accreditamento-eventi-ecm e link alla nuova versione del suddetto Manuale https://ecm.agenas.it/storage/uploads/allegati/v-11-manualenazionale-di-accreditamento-eventi-ecm.pdf). Pertanto, la Federazione ha provveduto ad adeguare tecnicamente la piattaforma informatica FADFOFI, che, d’ora in avanti, consentirà di ripetere il test, in caso di esito negativo, senza la necessità di seguire nuovamente l’intero corso. Tale semplificazione si inserisce nell’ambito delle iniziative proposte dalla Federazione, al fine di agevolare il più possibile l’assolvimento dell’obbligo formativo da parte degli iscritti. Nel rimandare nuovamente a quanto dettagliatamente descritto nella suddetta circolare n. 15431 del 15/07/2025, anche in considerazione dell’avvicinarsi del termine del 31 dicembre 2025 fissato per la conclusione del triennio ECM 2023-2025, si raccomanda a tutti i Presidenti di voler assicurare la massima diffusione tra gli iscritti della presente circolare.
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